Caso Uni.co.g.e., il TAR dà ragione a Lonigo. Il Sindaco Luca Restello: “gravissimi danni”

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Comune di Lonigo

Annullata la delibera di San Bonifacio per la costituzione della “newco” a cui ha aderito anche Cologna Veneta. Il sindaco Restello: “I Consigli comunali che hanno approvato queste delibere risponderanno dei danni cagionati e cagionandi all’Amministrazione comunale di Lonigo”

Caso Uni.co.g.e.: clamorosa svolta. Il TAR del Veneto ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Lonigo e ha disposto l’annullamento della delibera del Consiglio comunale di San Bonifacio e della successiva e analoga delibera del Consiglio comunale di Cologna Veneta con le quali i due Comuni veronesi avevano deciso di prendere parte a una complessa operazione societaria assieme al Comune di Verona, volta alla costituzione di una nuova società (“newco”) denominata AGSM Energia Est Veronese S.r.l.

Il contenzioso ha preso avvio dalla procedura di cessione delle quote di Uni.co.g.e. S.r.l. – la società di San Bonifacio operante nel settore della gestione integrata delle risorse energetiche di cui l’Amministrazione leonicena detiene il 18,86% del capitale sociale – decisa da quattro dei sei Comuni soci ai sensi del Decreto Madia in materia di partecipazioni pubbliche. Nella fattispecie, i Comuni di Lonigo, Soave, Colognola ai Colli e Zimella avevano deciso di cedere le proprie quote di Uni.co.g.e. attraverso un’unica procedura di vendita, con Lonigo capofila, per una quota complessiva messa a gara pari al 53,96% del capitale sociale. Mentre i due Comuni di San Bonifacio e Cologna Veneta hanno avviato un’iniziativa parallela assieme ad AGSM Verona Spa e in accordo col Comune di Verona, deliberando la costituzione della nuova società, nella quale confluirebbero le quote di Uni.co.g.e. detenute da San Bonifacio e Cologna Veneta, pari al 33,84% del capitale sociale. “Una società – ha lamentato il Comune di Lonigo nel ricorso – avente l’esclusivo fine di esercitare il diritto di prelazione sulle partecipazioni dismesse dagli altri quattro Comuni, tra cui Lonigo.”

Il Comune di Lonigo, per diverse motivazioni accolte dal Tribunale Amministrativo Regionale, ha ritenuto che tale operazione societaria leda i suoi interessi, giacché “essa comprometterebbe il corretto espletamento della procedura di alienazione delle proprie quote sociali”. Secondo il ricorrente, tra le altre cose, “l’operazione realizzata produrrebbe un effetto distorsivo della concorrenza, poiché consentirebbe a un terzo (la “newco”) di acquisire le quote di Uni.co.g.e. in virtù della preferenza derivante dalla prelazione, senza partecipare alla procedura ad evidenza pubblicata di dismissione di esse, con i rischi connessi, così disincentivando i concorrenti dal partecipare a detta procedura ed incidendo negativamente sul valore delle quote da dismettere, a discapito dei soci pubblici alienanti”.

Con una sentenza dal dispositivo di 25 pagine emessa in camera di consiglio il 17 luglio e pubblicata martedì 17 settembre, la prima sezione del TAR del Veneto ha ritenuto “fondato e da accogliere” il ricorso dell’Amministrazione comunale leonicena, annullando la delibera del Consiglio comunale di San Bonifacio e condannando le parti soccombenti (Comune di San Bonifacio, Comune di Cologna Veneta, la cui deliberazione consiliare è stata oggetto di distinta impugnazione da parte del ricorrente e AGSM Verona S.p.A) al pagamento al favore del Comune di Lonigo delle spese e degli onorari di causa.

“Le Amministrazioni condannate – dichiara il Sindaco Luca Restello – hanno inventato una modalità illecita per bloccare la volontà lecita di un Comune di realizzare il maggior guadagno dalla vendita delle proprie azioni, nel momento più opportuno e per il bene dei propri cittadini. Quanto sempre detto dall’Amministrazione comunale di Lonigo trova quindi assolutamente fondamento e legittimazione. Il Comune di Lonigo pertanto sta subendo gravissimi danni da una attività illegittima compiuta dai Comuni di Verona, San Bonifacio e Cologna Veneta. I rispettivi Consigli comunali che hanno approvato queste delibere risponderanno dei danni cagionati e cagionandi all’Amministrazione comunale di Lonigo.”