Riforma Cartabia della giustizia, il pasticcio della prescrizione: il punto dell’avv. prof. di Padova Rodolfo Bettiol

251
Prescrizione
Prescrizione
Avv. prof. Rodolfo Bettiol
Avv. prof. Rodolfo Bettiol

L’estinzione della punibilità per il decorso del tempo dal commesso reato è istituto appartenente al diritto sostanziale ed è istituto ragionevole. Il decorso del tempo, salvo il caso dei reati puniti con l’ergastolo fa, invero, venir meno l’interesse pubblico alla inflizione della pena. D’altro canto la stessa avente una finalità rieducativa non avrebbe senso in quanto il decorso del tempo modifica la personalità dell’individuo che più nessun bisogno potrebbe avere di essere rieducato.

Si pensi a quanto irrazionale sarebbe punire un cinquantenne per uno schiaffo dato a 20 anni.

Istituto di diritto sostanziale che dovrebbe guardare al solo decorso del tempo dal commesso reato, lo stesso peraltro è ibridato da disposizioni di natura processuale quali le cause di sospensione ed interruzione che allo stato comportano un aumento dei termini.

Va detto come la problematica della prescrizione si complichi per l’impossibilità pratica di ottenere una ragionevole durata dei processi, stanti le carenze di organico.

Un numero considerevole di processi si conclude con la declaratoria della prescrizione.

Va sottolineato, peraltro, come la prescrizione per almeno la metà dei casi maturi non nei tribunali ma negli uffici delle procure.

Accusare gli avvocati di far maturare la prescrizione con cavilli è quindi un non senso, una affermazione di giornalisti non debitamente informati.

Il disegno di legge governativo teso a raggiungere la meta della ragionevole durata del processo, finalità non raggiungibile con norme processuali ma con adeguata organizzazione di mezzi ed uomini, inevitabilmente viene ad occuparsi del problema della prescrizione. E’ evidente, invero, il nesso tra ragionevole durata del processo e prescrizione. Tempi lunghi di prescrizione allungano il tempo del processo.

Alla luce del testo a disposizione valgono alcune osservazioni.

L’emendamento AC2435 riproduce sostanzialmente la disciplina attualmente vigente dal 20 gennaio 2020 per la quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Si tratta di una norma criticabile in quanto viene a creare giudicabili a vita, assolti o condannati che siano. E’ evidente che la stessa non può essere mantenuta ove si voglia effettivamente ottenere l’efficienza del processo. La stessa potrebbe anche far sospettare l’Europa sulla reale volontà di una riforma effettiva da parte dell’Italia.

In effetti il progetto governativo (emendamento AC2435) interviene sul punto, ma non modificando la norma del codice penale. Il disegno di legge prevede, al contrario, una norma da inserire nel codice di procedura penale introducendo l’articolo 344 – bis in materia di ragionevole durata dei processi di impugnazione.

Ai sensi della proposta normativa la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni dalla scadenza del termine per proporre impugnazione costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. La stessa causa di improcedibilità è prevista per il giudizio di cassazione ove il termine è fissato in un anno.

E’ prevista la possibilità di proroga per i delitti particolarmente gravi previsti dell’art. 407 comma due lettera a) C.P.P. e i delitti contro la pubblica amministrazione. La stessa non può superare un anno per l’appello e sei mesi per la Cassazione.

In pratica si interviene sulla prescrizione che è, invero, causa di improcedibilità dell’azione penale, con una norma processuale, che in definitiva attua una trasformazione della prescrizione da istituto sostanziale ad istituto processuale. La disposizione crea un interrogativo. Se il termine di prescrizione previsto del codice penale non fosse maturato si deve dichiarare la improcedibilità? Parrebbe di sì stante il tenore della disposizione. L’improcedibilità può essere causa del taglio dei tempi della prescrizione il ché non è sempre auspicabile.

Va detto poi che la dichiarazione di improcedibilità non consente poi, come l’attuale normativa la pronuncia sulle statuizioni civili a favore delle parti civili costituite le quali vanno obbligatoriamente rimesse innanzi al giudice civile con aggravio di tempo e spese.

Come si vede gli aspetti problematici non mancano e non sono da escludere questioni di legittimità costituzionale sotto vari aspetti.

La soluzione governativa sembra il frutto di un compromesso per salvare la faccia ai 5 Stelle, per altro insoddisfatti ugualmente, che suscita più problemi di quanti ne voglia risolvere.

L’ideale resta a mio avviso, quello di configurare la prescrizione come istituto meramente sostanziale di diritto penale, distaccandola del tutto dalle commistioni con il processo.