Processo Veneto Banca contro “il solo” Consoli: lunedì repliche a eccezioni difesa e decisioni ardue del collegio Donà, Brusegan e Fraccalvieri anche su Intesa

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Processo Veneto Banca: Ermenegildo Costabile difensore di Vincenzo Consoli
Ermenegildo Costabile e Vincenzo Consoli

Domani, lunedì 19 aprile, è programmata una nuova udienza del processo Veneto Banca in cui davanti al collegio composto da Umberto Donà, presidente, e, come giudici a latere, da Carlotta Brusegan e Alberto Fraccalvieri, le parti (i pm Massimo De Bortoli e Gabriella Cama e le parti civili pubbliche, Banca d’Italia e Consob, e private, i soci azzerati dalla chiusura dell’Istituto), potranno e dovranno replicare alle questioni preliminari sollevate dalla difesa dell’imputato unico Vincenzo Consoli.

L’ex ad e dg è stato lasciato “solo” dall’accusa a farsi carico, verrebbe da dire neanche fosse un “Superman”, di ogni responsabilità eventualmente dolosa del crac delle Popolare montebellunese, la cui scomparsa insieme a quella della BPVi ha privato il territorio soprattutto veneto e del nord est, oltre che di altre zone d’Italia in cui le due banche si erano espanse, concedendo a Intesa Sanpaolo per un euro complessivo le parti buone delle due ex Popolari venete più una serie di abbuoni miliardari di fatto a carico delle Lca e, quindi, dei soci stessi possibili creditori.

Gli avvocati di Consoli, Ermenegildo Costabile e Raffaella Di Meglio (in aula il 10 aprile scorso c’era l’avvocato Costabile, cfr. “Processo Veneto Banca contro imputato unico Vincenzo Consoli presente in aula: parti civili (non Bankitalia e Consob) chiedono coinvolgimento di Intesa Sanpaolo“), hanno sollevato «una serie di questioni preliminari quali, in primis, l’incompetenza del tribunale di Treviso a favore di Trento (nel distretto di Venezia a cui fa capo Treviso ci sarebbero stati almeno «due giudici soci e, quindi, possibilmente “danneggiati” indicati dalla difesa dell’ex ad di Veneto Banca nella dott.ssa Gabriella Zanon, giudice civile presso il tribunale di Venezia, e nella dott.ssa. Luisa Osellame, vice procuratore onorario presso la procura di Venezia»), l’inammissibilità, poi, «di alcune parti civili, la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza, la nullità che dispone il giudizio per non aver rinviato l’udienza del 24 ottobre per legittimo impedimento dello stesso Costabile (cfr. «Costabile chiede rinvio Covid udienza 24 ottobre: “sono positivo”. Al processo Veneto Banca imputato “unico” è suo difeso Consoli»)».

Siamo ora in grado di sottoporre di seguito il dettaglio delle eccezioni dell’avvocato Costabile grazie alla memoria da lui depositata per la scorsa udienza (il linguaggio doverosamente tecnico rimane, comunque, comprensibile ai più, ndr) e di sicuro il collegio non avrà un compito facile nel decidere non solo su queste ma anche sulla delicatissima questione sollevata dalle parti civili private costituite (i soci azzerati e, quindi, non Banca d’Italia e Consob) che hanno chiesto che venga considerata come responsabile civile anche Banca Intesa Sanpaolo, che acquisì la “parte buona” dell’Istituto in LCA, e la cui La chiamata in causa a Roma «provocò la “dura” opposizione del suo legale, l’ex ministro della Giustizia Paola Severino (cfr. «…“la mia assistita non deve farsi carico di nulla, ma solo ringraziata”»), che fu il preludio temporale se non fattuale alla dichiarazione di incompetenza del Gup di Roma Lorenzo Ferri e la ritrasmissione degli atti a Treviso dove ora si celebra il processo».


Milano-Treviso, 10 aprile 2021.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Sezione Penale

Illustrissimi Signori Giudici

Dott. Umberto DONÀ – Presidente

Dott.ssa Carlotta BRUSEGAN

Dott. Alberto FRACCALVIERI

Proc. Pen. n. 2258/2018 R.G.N.R. – n. 442/2021 R.G.Trib.

Udienza 10 aprile 2021

QUESTIONI PRELIMINARI

ai sensi dell’art. 491 c.p.p.

Il sottoscritto Avv. Ermenegildo Costabile, difensore di fiducia del Dott. Vincenzo CONSOLI, imputato nel processo in epigrafe indicato,

eccepisce:

  1. l’incompetenza funzionale del Tribunale di Treviso in favore dell’Autorità Giudiziaria di Trento, ai sensi dell’art. 11, comma 1 c.p.p. e la nullità dell’ordinanza di rigetto della relativa questione da parte del Giudice dell’udienza preliminare per mancanza di motivazione;
  2. la nullità del decreto che dispone il giudizio per l’omesso riconoscimento del legittimo impedimento del difensore dell’imputato a comparire all’udienza del 24 ottobre 2020, ex 420, 420 ter, 178 comma 1 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p.;
  3. la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo d’imputazione, ai sensi dell’art. 429 c.p.p. e per omessa decisione sulla relativa questione eccepita nel corso dell’udienza preliminare;
  4. il difetto dell’astratta legitimatio ad causam in capo alle parti civili costituite in relazione ai reati di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui ai capi 1) e 2) dell’imputazione, ai sensi dell’art. 80 c.p.p.;
  5. il difetto dell’astratta legitimatio ad causam in capo alle parti civili che hanno sottoscritto la transazione con Veneto Banca;
  6. il difetto dell’astratta legitimatio ad causam in capo agli enti esponenziali costituiti parte civile.
  7. Incompetenza funzionale del Tribunale di Treviso e nullità dell’ordinanza di rigetto della relativa questione da parte del Giudice dell’udienza preliminare.

Secondo la lettera dell’art. 11 c.p.p., “i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato dalla legge”.

La norma in parola risponde alla ratio di “garantire che il processo penale si svolga, e appaia svolgersi, nella più perfetta imparzialità, potendo questa essere, o apparire, alterata, dalla circostanza che a giudicare di un reato nel quale è indagato, imputato, offeso o danneggiato un magistrato, sia un giudice che, per appartenere allo stesso plesso territoriale in cui il detto magistrato abbia esercitato o sia venuto a esercitare le sue funzioni, abbia con quello un rapporto di colleganza e di normale frequentazione[1].

La giurisprudenza ha avuto occasione di chiarire che:

  1. la competenza stabilita dall’art. 11 c.p.p. ha natura “funzionale” e non semplicemente “territoriale”, “con conseguente rilevabilità, anche officiosa, del relativo difetto, in ogni stato e grado del procedimento[2];
  2. la disciplina dettata dall’art. 11 c.p.p. riguarda non solo i magistrati togati ma anche i magistrati onorari legati all’ufficio giudiziario da un incarico stabile e continuativo, come i giudici onorari e i viceprocuratori onorari[3];
  • è stato chiarito che la veste di imputato, indagato, persona offesa o danneggiata dal reato deve essere assunta “formalmente”, con ciò intendendosi che si deve ricavare sulla base dell’imputazione formulata dal Pubblico Ministero[4];
  1. l’operatività dell’art. 11 c.p.p. scatta nell’ipotesi in cui un magistrato rivesta la qualifica di persona danneggiata dal reato “indipendentemente dalla concreta attivazione da parte dello stesso soggetto del diritto di costituirsi parte civile nel processo penale[5].

Facendo applicazione dei principi di diritto appena richiamati, nel corso dell’udienza preliminare, il sottoscritto difensore ha rilevato l’incompetenza funzionale del Giudice di Treviso sulla scorta delle seguenti costatazioni:

  • CONSOLI è imputato dei reati ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e falso in prospetto (art. 173 bis D.Lgs. 58/1998), asseritamente commessi nella qualità di amministratore delegato e direttore generale di Veneto Banca s.c.p.a.;
  • la qualifica di persone danneggiate, oltre che pacificamente riconosciuta per i reati di aggiotaggio e falso in prospetto, è stata attribuita dal Giudice dell’udienza preliminare alla categoria degli azionisti e degli obbligazionisti di Veneto Banca anche in relazione alla fattispecie di ostacolo alle funzioni di vigilanza sì come specificamente contestata nell’imputazione formulata dal Pubblico Ministero (allegato uno);
  • da fonti pubbliche accessibili su internet risulta che l’elenco dei soci dell’Istituto al 18 marzo 2016 annovera due magistrati, detentori, rispettivamente, di 350 e di 585 azioni Veneto Banca: la Dott.ssa Gabriella Zanon, nata a Venezia il 17 agosto 1965, Giudice in servizio presso il Tribunale civile di Venezia, e l’Avv. Luisa Osellame, nata a Montebelluna (TV) l’8 settembre 1975, Viceprocuratore onorario in servizio presso la Procura della Repubblica di Venezia (allegati due e tre).

L’assunzione formale della veste dei due magistrati quali persone danneggiate dai reati non richiede particolari sviluppi logici, ricavandosi direttamente dalle imputazioni elevate dal Pubblico Ministero nei confronti dell’imputato.

Ciononostante il Giudice dell’udienza preliminare ha incredibilmente rigettato l’eccezione, naturalmente confezionando un’ordinanza cieca, radicalmente nulla per mancanza o incoerenza della motivazione anche secondo un parametro lessicale comune: “la speciale competenza stabilita dall’art. 11 c.p.p. afferendo a “procedimenti” nei quali un magistrato «assuma» la “qualità” di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, postula che il magistrato assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (cfr. C. Cass. Sez. V, sentenza n. 21128 del 01/03/2018 dep. 11/05/2018)” e che “nel caso di specie non risulta l’«assunzione» di cotale qualità in capo ai soggetti nello specifico indicati dalla Difesa quali parti danneggiate dal reato, non emergendo dagli atti la ricorrenza di cotale condizione, alla quale è subordinata l’operatività dell’art. 11 c.p.p.” (allegato quattro).

Pur non essendovi alcuno spazio per l’alibi del dubbio, forte delle proprie ragioni, alla successiva udienza del 20 febbraio 2021, il sottoscritto difensore ha chiesto che il Giudice dell’udienza preliminare facesse un ulteriore accertamento della qualifica di danneggiati dei due magistrati indicati, essendogli agevole rivolgere una richiesta in tal senso a Veneto Banca, responsabile civile presente al processo (trascrizioni udienza preliminare, pag. 15 – allegato cinque).

Il Giudice dell’udienza preliminare ha voluto ignorare anche quest’appello e, alla medesima udienza del 20 febbraio 2021, ha disposto il giudizio, senza neanche sentire il dovere processuale di tornare sul tema per disattendere le ulteriori argomentazioni della difesa.

È fin troppo evidente lo strappo a quelle regole basilari del codice di rito che, attuando il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1 Cost.), hanno strutturato un vincolante meccanismo di determinazione della competenza, non solo a garanzia del diritto dell’imputato di essere giudicato dal “proprio giudice”, ma soprattutto quale primo e più importante presidio a salvaguardia dell’indipendenza e dell’imparzialità della magistratura.

Nel caso che ci occupa risultava e risulta pacifica la qualifica di danneggiati in capo ai due Magistrati in servizio presso il distretto della Corte d’Appello di Venezia, ma anche qualora il Giudice avesse realmente ritenuto necessario un approfondimento avrebbe dovuto e potuto attivarsi al fine di verificare la propria competenza funzionale.

Ma in verità, se errata ed immotivata risulta la prima ordinanza di rigetto, molto più grave è la ragione dell’inerzia manifestata in seconda battuta, in quanto chiaramente determinata dalla volontà di volere ignorare la questione, così pensando di poter rifuggire dal problema della propria incompetenza.

Le regole del codice di rito non sono state prescritte dal legislatore quali optionals o indicazioni operative che possono essere disattese dagli operatori del diritto, tanto meno quelle in tema di individuazione del giudice naturale, precostituito per legge.

Non può che prendersi atto delle conseguenze in termini processuali del fatto che il Giudice Dott.ssa Gabriella Zanon riveste la qualifica di danneggiata dai reati oggetto di contestazione (come confermato dalla dichiarazione rilasciata a seguito di convocazione da parte della difesa – allegati sei e sette – e dalla documentazione ricevuta da Veneto Banca in liquidazione a fronte di richiesta formulata dall’imputato – allegati otto e nove) e così riveste la qualifica di danneggiata dagli specifici reati descritti nel capo d’imputazione anche il Viceprocuratore onorario, Dott.ssa Luisa Osellame (come risulta anche dagli allegati alla pec-email inviata a seguito di convocazione da parte della difesa – allegati dieci e undici)[6].

Per l’effetto si chiede che il Tribunale voglia dichiarare la propria incompetenza, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, giudice competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p..

  1. Nullità del decreto che dispone il giudizio per omesso riconoscimento del legittimo impedimento del difensore dell’imputato.

Con istanza del 22 ottobre 2020 il sottoscritto difensore ha eccepito il proprio legittimo impedimento a partecipare all’udienza del 24 ottobre 2020, in quanto il pomeriggio del giorno precedente era stato riscontrato positivo al virus Covid-19, come da certificato del 21 ottobre 2020 che veniva allegato all’istanza in parola (allegato tredici).

Si tratta di un impedimento che all’evidenza presenta tutte le caratteristiche prescritte dalla giurisprudenza per il rinvio per legittimo impedimento[7].

La tipologia della malattia, anche riferita allo specifico contesto temporale, impediva non solo la partecipazione dell’unico difensore dell’imputato all’udienza ma anche la possibilità di designare collaboratori del proprio studio, tutti sottoposti per legge a quarantena.

È mortificante evidenziare che le condizioni di salute dello scrivente erano tali  da non porgli il problema di affrontare l’ardua ricerca di un sostituto processuale disponibile a partecipare all’udienza del processo Veneto Banca, recandosi presso il distretto giudiziario di Treviso.

Oltre che processualmente illegittima è umiliante del ruolo e della funzione dell’avvocato la motivazione dell’ordinanza con cui il Giudice dell’udienza preliminare non ha concesso il rinvio dell’udienza e ha nominato un difensore d’ufficio (allegato quattordici).

Appare superfluo ogni argomento speso per chiedere che il Tribunale rimedi alla frattura, riconoscendo la nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c), 420 e 420 ter c.p.p..

  1. Nullità del decreto che dispone il giudizio per Omessa decisione sulla richiesta di precisazione dell’imputazione e, comunque, nullità del decreto che dispone il giudizio per Indeterminatezza del capo d’imputazione.

Nel corso delle conclusioni esposte in udienza preliminare, in forza degli insegnamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il sottoscritto difensore ha chiesto al Giudice dell’udienza preliminare di invitare il Pubblico Ministero a rimediare ai denunciati vizi dell’imputazione attraverso le opportune precisazioni ed integrazioni, secondo il paradigma dettato dall’art. 423 c.p.p. (v. trascrizioni udienza 20 febbraio 2021, pagg. 15 e seguenti – allegato cinque, cit.)[8].

La mancata attivazione del potere-dovere da parte del Giudice dell’udienza preliminare senza fornire alcuna decisione in punto di rigetto della relativa richiesta della difesa, anzitutto rappresenta una nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa decisione sul punto[9] e, comunque, ha generato un decreto che dispone il giudizio nullo per indeterminatezza dell’imputazione ai sensi dell’art. 429, comma 2 c.p.p..

Le censure rivolte alla formulazione del capo d’imputazione del Pubblico Ministero, che si riflettono in questa sede sul decreto dispositivo del giudizio, riguardano i profili d’indeterminatezza, genericità e contraddittorietà di seguito sinteticamente elencati e meglio argomentati nell’intervento orale:

  1. mancata o contradditoria descrizione della condotta materiale attribuita all’imputato in relazione allo schema di reato prescritto dalla fattispecie tipica dei delitti contestati ai capi 1), 2) prima parte, 3) e 4) dell’imputazione;
  2. omessa indicazione delle comunicazioni al pubblico contenenti le notizie asseritamente false oggetto del reato di aggiotaggio di cui al capo 3) dell’imputazione;
  3. mancata indicazione di quel profitto (e del soggetto beneficiario) che costituisce il dolo specifico richiesto per la configurazione del reato previsto dall’art. 173 bis D.Lgs. 58/1998 (capo 4) dell’imputazione).

Si tratta in tutti i casi di specificazioni necessarie ad assolvere il requisito dell’enunciazione in forma chiara e precisa dei fatti contestati al fine di consentire all’imputato di difendersi[10].

All’accertamento del vizio denunciato consegue la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 429, comma 2 c.p.p.[11].

  1. Difetto dell’astratta legitimatio ad causam in capo alle parti civili costituite in relazione ai reati di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui ai capi 1) e 2) dell’imputazione.

A mente dell’art. 74 c.p.p. «l’azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile».

La giurisprudenza ha precisato che è danneggiato dal reato e, quindi, legittimato a costituirsi parte civile, il soggetto – anche diverso dalla persona offesa titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice – che abbia riportato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, quale conseguenza immediata e diretta della commissione del reato[12].

L’ingresso della parte civile nel processo penale è, quindi, subordinato al vaglio del Giudice sull’esistenza, non solo dei requisiti formali prescritti dall’art. 78 c.p.p., ma anche della legitimatio ad causam ossia dell’astratta titolarità di un danno risarcibile derivante dal reato.

Ai capi 1) e 2) della richiesta di rinvio a giudizio sono contestati fatti, in ipotesi d’accusa, configuranti il reato di “ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” previsto dall’art. 2638 c.c., sia nella forma descritta al primo che in quella contemplata al secondo comma della norma incriminatrice.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «oggetto della tutela [apprestata dall’art. 2638 c.c.] è la funzione amministrativa di vigilanza tipica delle autorità pubbliche … L’art. 2638 c.c. si riferisce, infatti, ad un concetto tecnico di vigilanza, che deve essere inteso nel senso di potere di tipo ispettivo funzionale ad esercitare un controllo preventivo e successivo sull’attività dei soggetti sottoposti, al fine di garantirne l’affidabilità nel mercato e nel rapporto con il pubblico»[13].

Il bene giuridico protetto dall’art. 2638 c.c. è stato individuato nella «correttezza nei rapporti fra ente controllato ed ente controllore, al fine di consentire la piena legittimità ed efficacia dell’attività di controllo»[14], con la conseguente identificazione delle Autorità Pubbliche di Vigilanza quali persone offese dal reato.

Le pretese risarcitorie azionabili in sede penale, connesse alla contestazione di fatti sussumibili nel paradigma legale dell’art. 2638 c.c., appartengono esclusivamente alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, perché ogni conseguenza dannosa reclamabile da soggetti privati è sganciata dal rapporto che deve legare il pregiudizio subito al fatto di reato tipizzato dalla norma incriminatrice.

In particolare, e per quel che strettamente interessa la vicenda processuale in esame, tutti i precedenti noti al panorama giurisprudenziale hanno escluso l’astratta legittimazione a costituirsi parte civile degli azionisti ed obbligazionisti di società i cui rappresentanti sono accusati del reato di ostacolo alle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, in quanto la loro posizione si pone al di fuori del rapporto controllante – controllato che costituisce l’oggetto della tutela penale[15].

Così è stato deciso anche nel “parallelo” processo a carico degli allora apicali di Banca Popolare di Vicenza, imputati per fatti analoghi a quelli oggetto del presente giudizio[16].

Per queste ragioni, si chiede l’esclusione di tutte le parti civili, diverse da Banca d’Italia e Consob, costituite in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2) della richiesta di rinvio a giudizio (v. elenco – allegato quindici).

  1. Difetto dell’astratta legitimatio ad causam in capo alle parti civili che hanno sottoscritto la transazione con Veneto Banca.

Nel presente processo si sono costituiti parte civile numerosi soggetti che hanno aderito all’offerta di transazione promossa da Veneto Banca nel periodo gennaio-aprile 2017, con cui è stata proposta ai possessori di azioni dell’Istituto una somma a titolo di indennizzo a fronte della rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria.

In particolare, nel regolamento dell’offerta si legge che “l’indennizzo dovrà intendersi corrisposto a tacitazione di ogni e qualsivoglia diritto, pretesa, ragione ed eccezione degli Aderenti nei confronti dell’Istituto, delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca, nonché, senza necessità di accettazione, condivisione, assenso o dichiarazione alcuna da parte di essi, di loro amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi, con conseguente improponibilità di qualunque ulteriore azione civile e/o penale (ivi compresa la costituzione di parte civile) nei confronti di tutte le predette persone fisiche e/o giuridiche, con riferimento a tutte le circostanze di cui sopra e, comunque, ad ogni altro fatto, evento e conseguenza, anche ove sin qui non dedotti, in qualunque modo connessi o riferiti ad operazioni di investimento/disinvestimento in ogni tempo effettuate dagli Aderenti in Titoli VB, oltre che all’esercizio dei diritti sociali, economici ed amministrativi, da essi derivanti” (v. regolamento dell’offerta di transazione ai possessori di azioni Veneto Banca – allegato sedici).

Si tratta di una transazione tombale, in forza della quale gli aderenti alla transazione hanno espresso una rinuncia piena ed incondizionata a qualsiasi pretesa, ivi inclusa quella risarcitoria connessa a fatti di reato, sia in sede penale che civile.

Più precisamente, l’espressa rinuncia a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti dell’Istituto di credito, dei suoi amministratori e dipendenti – che, quindi, riguarda anche l’odierno imputato – determina il venir meno dello stesso diritto al risarcimento del danno e, per l’effetto, la perdita di legittimazione ad agire nel processo penale per vedere riconosciuta una pretesa sostanziale non più azionabile.

Sotto questo profilo risulta priva di fondamento logico prima che giuridico l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare che ha rigettato l’eccezione in parola sull’assunto che si tratterebbe di “aspetto sostanziale afferente al merito della domanda risarcitoria” (v. ordinanze del 12 dicembre 2020 e  del 30 gennaio 2021 – allegati uno cit. e diciassette).

Per queste ragioni, si chiede l’esclusione dal presente processo delle parti civili che hanno sottoscritto l’atto di transazione con Veneto Banca (v. elenco – allegato diciotto).

 

  1. Difetto dell’astratta legitimatio ad causam in capo agli enti esponenziali costituiti parte civile.

La giurisprudenza[17] ha precisato che le pretese risarcitorie degli enti esponenziali possono trovare ingresso nel processo penale a condizione che:

  1. i) la tutela dell’interesse leso dal reato sia prevista dallo statuto come finalità essenziale o prevalente dell’ente;
  2. ii) l’ente sia stato costituito antecedentemente al verificarsi del reato contestato;
  • iii) l’ente dimostri di avere svolto attività concrete e continuative, geograficamente individuate, specificamente finalizzate alla protezione e conservazione dell’interesse statutario, in epoca compatibile con la commissione dei reati;;
  1. iv) l’ente sia radicato nel territorio dove si assumono commessi i fatti di causa e rappresenta un gruppo significativo di consociati.

Tali requisiti difettano in capo ai due enti esponenziali costituiti parte civile nel presente giudizio: il Codacons e la Federconsumatori Regione Veneto – Associazione Promozione Sociale.

Il Codacons ha prodotto due statuti datati, rispettivamente, 9 giugno 2017 e 5 luglio 2004, il primo dei quali non può essere tenuto in considerazione perché approvato in epoca successiva ai fatti di cui è processo, mentre la versione del 2004 rivela l’assenza di scopi statutari esclusivi o preminenti concernenti la tutela dei risparmiatori e degli investitori.

Si legge, infatti, nell’art. 2 dello statuto che “l’associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo ed in particolare con lo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi di consumatori ed utenti, degli immigrati e dei rifugiati, ciò nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi anche ai fini di contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e da altre fattispecie di reati contro la P.A.”.

Quanto alle attività promosse dall’associazione a tutela dei risparmiatori, il Codacons non ha documentato lo svolgimento di alcuna iniziativa sul territorio veneto in favore degli azionisti di Veneto Banca. L’ente si è limitato a produrre alcuni articoli pubblicati sul proprio sito internet concernenti le vicende Cirio, Parmalat, Carim, Banca Etruria, Carichieti, Banca Marche, Carife, MPS, Fonsai, Banca Carige, oltre alle ordinanze di ammissione quale parte civile in diversi procedimenti penali[18].

La Federconsumatori Regione Veneto – Associazione Promozione Sociale ha prodotto uno statuto approvato il 9 settembre 2020, quindi in epoca successiva ai fatti di cui è processo.

Inoltre, dallo statuto allegato all’atto di costituzione di parte civile si ricava il perseguimento di una serie eterogenea di scopi ed interessi, ben lontani dalla tutela esclusiva e preminente dei risparmiatori ed investitori.

Più precisamente, è scritto nell’art. 2 dello statuto che l’associazione “persegue attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini (propri associati, loro familiari e terzi) nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell’essere credente o non credente”.

Nel successivo art. 3 è precisato che l’associazione persegue come “scopo esclusivo” la tutela di una congerie di diritti dei consumatori, risparmiatori ed utenti tra cui la legalità del mercato, la tutela della salute, e del diritto ad una sanità di qualità e pubblica nonché il recupero e la salvaguardia dell’ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad una informazione corretta ed adeguata, la lealtà, la chiarezza e la veridicità della pubblicità, l’erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità ed efficienza, la difesa degli interessi economici e patrimoniali, la tutela del risparmio, il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi, il contrasto all’usura, la tutela della privacy, il contrasto alla scorrettezza nell’utilizzo di dati personali da parte delle differenti piattaforme digitali, la promozione dell’uso attento e consapevole dei motori di ricerca e qualunque piattaforma social, il contrasto a qualunque patologie avente un risvolto sociale quale, a titolo esemplificativo, bullismo azzardopatia e simili, e tutto quanto altro possa ascriversi alla pratica e all’impostazione teorica del consumerismo.

Infine, quanto a requisito delle necessarie attività promosse a tutela dei risparmiatori, l’ente ha documentato lo svolgimento di una serie di iniziative, per lo più relative alle vicende di Banca Popolare di Vicenza, poste in essere in epoca successiva alla commissione dei reati oggetto d’imputazione, che pertanto non assumono rilievo ai fini della legittimazione dell’associazione a costituirsi parte civile.

Né può attribuirsi rilevanza all’evento dal titolo “Crisi economica, sovraindebitamento, usura: educare ad un uso consapevole del denaro” tenutosi nel 2013 e nel 2014, che da solo non consente di ritenere integrato il requisito dello svolgimento di attività concrete e continuative, specificamente finalizzate alla protezione e conservazione dell’interesse statutario[19].

  1. Conclusioni.

Per le ragioni sopra esposte voglia Codesto Onorevole Tribunale, in via gradata:

  • ordinare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Trento ai sensi degli artt. 11, comma 1 e 23 c.p.p.;
  • dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio per l’omesso riconoscimento del legittimo impedimento dell’unico difensore dell’imputato a comparire all’udienza del 24 ottobre 2020, ai sensi degli artt. 420, 420 ter, 178 comma 1 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p., con restituzione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso;
  • dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo d’imputazione, ai sensi dell’art. 429 c.p.p. e per omessa decisione sulla relativa questione eccepita nel corso dell’udienza preliminare, con restituzione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso;
  • escludere, ai sensi dell’art. 80 c.p.p., (i) le parti civili costituite in relazione ai reati di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui ai capi 1) e 2) dell’imputazione, (ii) le parti civili che hanno sottoscritto la transazione con Veneto Banca in L.C.A., (iii) gli enti esponenziali Codacons e Federconsumatori Regione Veneto – Associazione Promozione Sociale.

Con osservanza.

(Avv. Ermenegildo Costabile)

Allegati: 19 u.s..

Non siamo in possesso dei 19 allegati ma pubblichiamo le note relative richiamate nel documento dell’avvocato Ermenegildo Costabile.

 

[1] V.: Cass. Pen., Sez. Un., 15 dicembre 2004 n. 292.

[2] V.: Cass. Pen., Sez. Un., cit. sub nota 1.

[3] V.: Cass. Pen., Sez. Un., cit. sub nota 1.

[4] V.: ex plurimis Cass. Pen., Sez. I, 22 novembre 2019 n. 1627; Cass. Pen., Sez. V, 1 marzo 2018 n. 21128; Cass. Pen., Sez. Fer., 1 agosto 2013 n. 35729; Cass. Pen., Sez. VI, 22 aprile 2008 n. 35218; Cass. Pen., Sez. VI, 9 maggio 2005 n. 40984.

[5] V.: Cass. Pen., Sez. I, 22 ottobre 1996 n. 5464 secondo cui: i) l’art. 11 c.p.p., innovando la disciplina della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati prevista dal precedente codice di rito, ha ampliato l’ambito della deroga alla competenza territoriale introducendo esplicitamente l’ipotesi del magistrato che assume la qualità di “persona danneggiata dal reato”, al fine di garantire l’imparzialità del giudice in un procedimento scevro da ogni sospetto di favoritismo derivante da rapporti di colleganza con il magistrato interessato; ii) i concetti giuridici di “persona danneggiata dal reato” e di “parte civile” non sono tra loro sovrapponibili: il primo identifica il substrato sostanziale – l’aver subito un danno quale conseguenza della condotta penalmente illecita – elevato a presupposto dell’azione civile risarcitoria esercitabile nel processo penale; il secondo identifica la parte eventuale che, ritualmente costituitasi davanti al giudice dell’accertamento principale sulla responsabilità dell’imputato, esercita concretamente nel processo penale l’azione civile riparatoria. Pertanto, ben diversa sarebbe stata la formulazione della disposizione derogatoria in tema di competenza territoriale se il legislatore avesse inteso restringere la portata innovativa dell’art. 11, comma 1 c.p.p. alla sola ipotesi in cui il magistrato al quale il reato ha arrecato un danno si sia effettivamente costituito parte civile; iii) ulteriore conferma che il legislatore ha ancorato lo spostamento della competenza alla circostanza che il magistrato assuma la veste di danneggiato dal reato e non di parte civile, si rinviene nell’adozione del termine “procedimenti” in luogo del più restrittivo “processi”, da cui si ricava che la speciale disciplina dettata dall’art. 11 c.p.p. estende il suo raggio d’azione anche alla fase delle indagini preliminari, nel corso della quale rileva esclusivamente lo status di danneggiato dal reato non essendo ammessa la costituzione di parte civile; iv) ragionare diversamente, limitando la portata dell’art. 11 c.p.p. al solo caso in cui il magistrato si costituisca parte civile, sarebbe d’ostacolo alla declinatoria di competenza territoriale prima della chiusura delle indagini preliminari e nella fase del processo condizionerebbe l’operatività della norma all’esclusiva volontà del magistrato danneggiato dal reato di esercitare l’azione civile nei confronti dell’imputato, con l’inaccettabile conclusione di rendere inaffidabili ed equivoche la ratio e la prassi applicativa della disposizione di cui si discute. In senso conforme v.: Cass. Pen., Sez. VI, 9 maggio 2005 n. 40984; Cass. Pen., Sez. VI, 22 aprile 2008 n. 35218; Cass. Pen., Sez. V, 12 novembre 2008 n. 46098; Cass. Pen., Sez. I, 11 marzo 2010 n. 12542; Cass. Pen., Sez. VI, 2 aprile 2012 n. 13182; Cass. Pen., Sez. IV, 27 giugno 2012 n. 38032; Cass. Pen., Sez. II, 7 maggio 2013 n. 36365; Cass. Pen., Sez. Fer., 1 agosto 2013 n. 35729; Cass. Pen., Sez. III, 25 giugno 2014 n. 37742; Cass. Pen., Sez. I, 30 maggio 2017 n. 31491; Cass. Pen., Sez. V, 1 marzo 2008 n. 21128; Cass. Pen., Sez. I, 21 maggio 2019 n. 26019; Cass. Pen., Sez. I, 6 giugno 2019 n. 39586; Cass. Pen., Sez. I, 22 novembre 2019 n. 1627.

[6] Si produce anche il documento in cui sono riportati i valori dell’azione Veneto Banca, che viene menzionato nella comunicazione di Veneto Banca in L.C.A. alla Dott.ssa Luisa Osellame (stampato dalla sezione Comunicati Stampa del sito internet www.venetobancalca.it – allegato dodici).

[7] V.: ex plurimis Cass. Pen., Sez. V, 26 ottobre 2018 n. 55243; Cass. Pen., Sez. Un., 21 luglio 2016 n. 41432.

[8] V.: ex plurimis Cass. Pen., Sez. VI, 26 ottobre 2016 n. 53968; Cass. Pen., Sez. VI, 31 maggio 2016 n. 27961; Cass. Pen., Sez. Un., 20 dicembre 2007 n. 5307.

[9] Si rammenta ancora che la questione è stata espressamente sviluppata nel corso delle conclusioni rassegnate in udienza preliminare ed oggetto di specifica richiesta nelle conclusioni finali (v. trascrizioni udienza 20 febbraio 2021, pagg. 15 e ss. e pag. 43 – allegato cinque, cit.).

[10] V.: ex plurimis Cass. Pen., Sez. V, 19 gennaio 2021 n. 8902.

[11] V.: Cass. Pen., Sez. VI, 25 settembre 2019 n. 44394.

[12] V.: ex plurimis Cass. Pen., Sez. V, 4 novembre 2019 n. 50193.

[13] V.: Cass. Pen., Sez. VI, 24 ottobre 2005 n. 44234.

[14] Cass. Pen., Sez. V, 8 novembre 2002, n. 1252.

[15] V.: ordinanza del 24 giugno 2019 del Tribunale di Roma, nel processo “Banca Carige”; ordinanza del 26 ottobre 2018 del Tribunale di Bergamo, nel processo “Ubi”; ordinanza del 16 luglio 2018 del Tribunale di Ferrara, nel processo “Carife”; ordinanza del 13 luglio 2018 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nel processo “Banca Carige”; ordinanza dell’1 dicembre 2017 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nel processo “UBI”; ordinanza del 19 ottobre 2017 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ferrara nel processo “Carife”; ordinanza del 6 aprile 2017 del Tribunale di Milano, nel processo “Banca Monte dei Paschi di Sena”; ordinanza del 3 ottobre 2013 del Tribunale di Siena nel processo “Banca Monte dei Paschi di Siena”; ordinanza dell’11 giugno 2010 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano nel processo “Italease”.

[16] V.: ordinanza del 21 marzo 2019 del Tribunale di Vicenza, nel processo “Banca Popolare di Vicenza”.

[17] Ex plurimis, v.: Cass. Pen., Sez. Un. 24 aprile 2014 n. 38343.

[18] In senso conforme v.: Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ordinanza del 14 maggio 2015 nel processo “Fonsai”, che, in un caso di aggiotaggio e falso in bilancio di società quotata all’MTA, ha escluso il Codacons in mancanza dei requisiti dell’essenzialità o prevalenza dell’interesse perseguito dall’ente e dello svolgimento di attività concreta e continuativa nel perseguimento del proprio scopo di tutela in relazione ai beni giuridici tutelati dalle fattispecie oggetto di giudizio (allegato diciannove).

[19] In senso conforme v.: Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ordinanza del 14 maggio 2015, cit., che ha escluso Federconsumatori Nazionale e Federconsumatori Piemonte Onlus in mancanza dei requisiti dell’essenzialità o prevalenza dell’interesse perseguito dall’ente e dello svolgimento di attività concreta e continuativa nel perseguimento del proprio scopo di tutela in relazione ai beni giuridici tutelati dalle fattispecie oggetto di giudizio (allegato diciannove cit.).


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