Indennizzi ricevuti dalle due ora ex banche venete con l’Opt e tramite il FIR, Loris Mazzon: sono entrambi non tassabili, definitivamente

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Loris Mazzon, tributarista
Loris Mazzon, tributarista

In merito alla tassazione degli indennizzi ricevuti dai risparmiatori dalle ex due banche venete nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Transazione (Opt) di BPVi e Veneto Banca si è discusso molto. Poi la questione si è addormentata senza però essere ma risolta. Oggi non è più così grazie al tributarista padovano Loris Mazzon, che collabora con lo studio del prof. Rodolfo Bettiol col quale e grazie all’azione di Patrizio Miatello è stato “ideato” il meccanismo alla base del Fondo Indennizzi Risparmiatori (FIR) per il quale si era riproposto il problema della tassazione.

Risposta definitiva al tributarista Mazzon dell'Agenzia delle Entrate sulla non tassabilità degli indennizzi
Risposta definitiva al tributarista Mazzon dell’Agenzia delle Entrate sulla non tassabilità degli indennizzi

La risoluzione in risposta all’interpello 2020 – 956 – 2143/2019 sottoposto all’Agenzia delle entrate per conto di un risparmiatore dal tributarista Loris Mazzon che ha colto l’occasione del FIR, fa chiarire ufficialmente all’Agenzia delle Entrate che sia le somme già percepite dai risparmiatori per gli indennizzi ricevuti dalle due ora ex banche venete,  che quelle che gli stessi percepiranno tramite il F.I.R. sono entrambe esenti da tassazione.

Vediamo di ricostruire co-l dr. Loris Mazzon la sequenza dei fatti che hanno portato a questa risoluzione che attenua almeno il dramma di centinaia di migliaia di risparmiatori non solo soci delle banche interessate all’Opt delle due ex Popolari venete ma anche delle altre rientranti nel FIR.

«Nel corso del 2017, in piena campagna indennizzi forfettari delle due banche ancora all’epoca esistenti – ricorda Mazzon -, un risparmiatore presentava, come rivelò VicenzaPiu.com,  l’interpello 97-65/2017 (in allegato) all’Agenzia delle Entrate chiedendo alla stessa, se doveva tassare tali indennizzi ricevuti. L’Agenzia delle Entrate rispose “Si gli indennizzi sono da tassare”» tanto più che, per come era posta la domanda, gli indennizzi apparivano come redditi diversi derivanti da «assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere” [articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR]».

Si prospettava, insomma, un vero e grossolano autogol del risparmiatore “interpellante” che andava a compromettere anche le sorti di tutti gli altri risparmiatori indennizzati. Tutti si infuriarono contro l’Agenzia delle Entrate al grido di “Governo ladro” “Fisco esattore” ecc… Ma era proprio così? Perché autogol?

«L’Agenzia delle Entrate – ci spiega Loris Mazzon – risponde correttamente alla domanda che però, purtroppo per tutti gli indennizzati, è stata formulata senza conoscere i corretti e complessi principi tributari che disciplinano la materia tributaria e, per giunta, come specificato nella risposta, valeva solo per il caso specifico sottoposto a quesito. Insomma se tu chiedi all’oste se ha un bicchiere di vino buono, lui ti risponderà di si. Ma se tu chiedi all’oste se ha del vino prodotto solo con determinate uve, solo in un determinato anno e solo in quella zona specifica del territorio, può essere che ti risponda di no. Eppure stiamo parlando sempre ed unicamente di un bicchiere di vino».

Successivamente sembrava soccorrere gli indennizzati l’interpello, sulla stessa questione, formulato, questa volta richiamando i corretti principi tributari, da una delle due banche venete erogatrici degli indennizzi.

«L’Agenzia, come riportò sempre VicenzaPiu.com, risponde – interviene il tributarista -, in sostanza, che gli indennizzi non sono soggetti a ritenute da parte del soggetto erogante (la banca, ndr). Da ciò deriverebbe, seppur indirettamente, che dunque tali somme non sono soggette a tassazione nemmeno da parte del soggetto percipiente».

Ed ecco un altro paradosso di tutte queste questioni legate alle due banche venete.

Qui ora, la banca che ha fatto sparire i risparmi di un sacco di persone, si attiva perché le persone dalla stessa truffate, non abbiano a subire la tassazione degli indennizzi.

Insomma ti bastono, ma dal momento in cui tu non sai farlo, poi ti aiuto a curare le ferite che ti ho procurato.

Abbandonando le varie metafore per entrate nella tecnica, possiamo dire con Mazzon,  «bene la risposta dell’agenzia delle entrate n. 153, ma proprio la tecnica ci insegna che essa è valevole solo per chi l’ha formulata quindi per i sostituti d’imposta e non per i sostituiti e  dunque non per i risparmiatori».

A tutto ciò, come scritto in premessa, pone fine la risoluzione 2020 -956-2143/2019 in risposta all’interpello 2020 – 956 – 2143/2019 sottoposto all’Agenzia delle entrate per conto di un risparmiatore dal tributarista Loris Mazzon (clicca qui): l’Agenzia delle Entrate chiarisce ufficialmente che sia le somme già percepite dai risparmiatori per gli indennizzi ricevuti dalle due ora ex banche venete che quelle che gli stessi percepiranno tramite il FIR sono entrambe esenti da tassazione.

Tornando alle metafore due piccioni con una fava e, in sintesi, la soluzione per il passato che consente di guardare al futuro.

«L’interpello stavolta è stato fatto per conto di un risparmiatore – commenta Mazzon – e dunque può essere esteso a tutti i risparmiatori».

Ciò ci insegna, quindi, che per ben districarsi da qualsiasi situazione ci si deve rivolgere a persone preparate e spesso è questo il vero risparmio.