Il DDL Zan viola il Concordato Stato-Chiesa Cattolica? “Agorà. La Filosofia in Piazza”: alcune considerazioni giuridiche

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DDL Zan, scontro Stato-Chiesa
DDL Zan, scontro Stato-Chiesa

Una mossa inedita da parte della diplomazia del Vaticano: la consegna di una nota alla Farnesina, da parte del delegato del Papa agli Esteri Gallagher, dove si evidenzia come la proposta di legge contro l’omotransfobia (nota come “DDL Zan”) violerebbe in alcuni contenuti l’accordo di revisione del Concordato tra Stato e Chiesa.

Un “effetto collaterale” questo, probabilmente non preventivato dai sostenitori del disegno di legge più chiacchierato del momento. In ogni caso, vista la decisa presa di posizione del Vaticano, è innanzitutto opportuno “rispolverare” quali siano i princìpi e gli accordi in forza dei quali la Chiesta Cattolica può ricorrere ad un rimedio, mai in precedenza azionato.

Nello specifico, si tratta dell’esercizio di una facoltà prevista nell’Accordo di Villa Madama del 1984 (che ha rivisto i Patti Lateranensi del 1929), il quale assicura alla Chiesa «libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale» e garantisce «ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»[1].

Alla luce di quanto indicato nella nota del Vaticano, vi sarebbero infatti alcuni passaggi del DDL Zan tali da ridurre «la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall’articolo 2 dell’accordo di revisione del Concordato».

Secondo quanto è sinora emerso, la prima norma “incriminata” sarebbe l’art. 7 del disegno di legge[2], che non esenterebbe le scuole private dall’organizzare di attività in occasione della costituenda Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia e la transfobia.

Ma vi è di più. Alcuni passaggi attenterebbero, in senso più generale, alla libertà di pensiero della comunità dei cattolici.

Nell’analizzare il testo del Disegno di Legge, qualche critica può essere effettivamente mossa con riguardo all’infelice formulazione dell’art. 4, rubricato “Pluralismo delle idee e libertà delle scelte[3]. Appare infatti singolare (se non irragionevole) che i redattori del DDL Zan si siano premurati di ribadire che «sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime ri­conducibili al pluralismo delle idee o alla li­bertà delle scelte».

La libertà di manifestazione del pensiero trova, infatti, una piena e compiuta tutela nell’art. 21 della nostra Carta costituzionale: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» e risulta, quindi, pleonastico riaffermarlo nel testo di una legge ordinaria (come sarebbe la Legge Zan, al momento della sua entrata in vigore).

Ma tali “convincimenti od opinioni”, per espressa previsione normativa (cfr. art. 4 DDL Zan), non potranno essere «idonei a de­terminare il concreto pericolo del compi­mento di atti discriminatori o violenti». Viene quindi da chiedersi se la preoccupazione della Chiesa Cattolica riguardi una possibile lettura strumentale e tendenziosa di tale ultimo passaggio? È stato percepito il pericolo che le opinioni a sostegno della famiglia tradizionale, o quelle contrarie all’adozione da parte di coppie omossessuali, possano essere ricondotte causalmente al compimento di atti discriminatori o violenti?

Con ogni probabilità, si tratterebbe di un’interpretazione distorta della norma. Ma la Chiesa Cattolica pare proprio ipotizzare una sorta di “cortocircuito discriminatorio” per il quale l’approvazione della Legge Zan potrebbe determinare rischi di natura giudiziaria per coloro che esprimono posizioni pro-famiglia tradizionale o comunque distanti dall’orbita LGBTQIA.

«Una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza»: questa era stata la nota del presidente della CEI Gualtiero Bassetti[4].

Se si passa in rassegna la serie di princìpi costituzionali a tutela della libertà e del sentimento religioso, l’azione del Vaticano può essere vista come un eccesso di scrupolo.

Basti ricordare che l’impianto costituzionale lascia presumere la sussistenza sul nostro ordinamento del c.d. “favor religionis”, a riprova del posto preminente occupato dalla tutela del sentimento religioso e tale da ridimensionare eventuali preoccupazioni del Vaticano.

Oltre alla sopra richiamata libertà di manifestazione del pensiero, gli artt. 2 e 3 della Costituzione riconoscono i diritti fondamentali, tra cui è ricompresa la libertà confessionale e sanciscono il principio di eguaglianza, senza discriminazioni in materia di religione. Gli articoli 19 e 20 riconoscono e tutelano ad ampio raggio la libertà religiosa e vietano trattamenti discriminatori fondati sul fine di culto o sul carattere ecclesiastico. Gli articoli 17, 18 e 21 riconoscono l’esercizio di tutte le libertà connesse a quella religiosa, quali la libertà di riunione, di associazione, di proselitismo ecc. Infine, l’art. 33 sancisce la libertà di insegnamento, anche religioso.

Fermo restando quanto sopra, vi è un altro punto dolente, peraltro già segnalato dalla Conferenza Episcopale Italiana, che attiene, invece, a questioni di opportunità legislativa. Si tratta dell’esistenza, già oggi, nel nostro ordinamento di strumenti giuridici che consentono di aggravare il trattamento sanzionatorio in ipotesi di reati motivati dall’odio. Come anticipato, sul punto la CEI era intervenuta ufficialmente nel giugno del 2020, evidenziando proprio l’esistenza di «adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio»[5].

Un possibile riferimento può essere alla circostanza aggravante, già prevista nel Codice penale, consistente nell’aver «agito per motivi abietti o futili»[6], da intendersi come stimoli psicologici ignobili, tali da destare uno stato di ripugnanza e/o sproporzionati rispetto alla gravità del fatto commesso. Sul punto, anche a fronte dei solleciti da parte delle forze politiche contrarie all’approvazione della Legge Zan, sarebbe opportuna una puntuale delucidazione.

Tenuto conto delle perplessità manifestate dai rappresentanti della Chiesa, stando al testo del Concordato, potremmo essere davanti all’ipotesi in cui si arrivi all’attivazione della cosiddetta “commissione paritetica” (trattandosi di un problema di corretta applicazione del Patto disciplinato all’articolo 14), anche se la fase tra la Chiesa di Roma e lo Stato italiano è comunque ancora interlocutoria: «Chiediamo che siano accolte le nostre preoccupazioni», è infatti la conclusione del documento consegnato al governo italiano.

È dunque una moderata chiamata a chiarimenti? Una mera richiesta di riformulazione del testo legislativo da parte del Vaticano? Non è ancora dato saperlo, anche se non sono mancate posizioni nette[7], che in buona sostanza ricalcano i toni di certi pro-life, che nelle mobilitazioni sono da tempo maggioritari.

Più pacati, sul punto, sono stati invece i toni del Santo Padre: «ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione e particolarmente ogni forma di aggressione e violenza»[8]. Su questi presupposti, nell’attesa di conoscere la risposta del Governo italiano, la prevalenza dell’ala aperturista della Chiesa cattolica potrebbe condurre ad un dibattito che, tanto sul piano tanto giuridico quanto su quello etico-religioso, sarà destinato a lasciare il segno.

[1] Cfr. Art. 2, co. 2 e 3, L. 25 marzo 1985, n. 121, Ratifica ed esecuzione dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense.

[2] Cfr. Disegno di Legge “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, in https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf

[3] Cfr. Disegno di Legge cit.

[4] CEI, Troppi i dubbi: serve un dialogo aperto e non pregiudiziale, 28 aprile 2021 https://www.chiesacattolica.it/nota-della-presidenza-cei-sul-ddl-zan-troppi-i-dubbi-serve-un-dialogo-aperto-e-non-pregiudiziale/

[5] CEI, Omofobia, non serve una nuova legge, 10 giugno 2020, in https://www.chiesacattolica.it/omofobia-non-serve-una-nuova-legge/

[6] Codice penale, art. 61, co.1, n.1

[7] A titolo esemplificativo, le recenti dichiarazioni di Monsignor Antonio Suetta (vescovo di Ventimiglia-Sanremo), secondo cui il DDL Zan “sovverte la legge di Dio oltre che quella naturale

[8] Francesco, Amoris Laetitia, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2016, p. 250


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a cura di Michele Lucivero

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