Gazzetta Ufficiale, dlgs “attuazione art. 7 legge n. 117/2019″: incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario”

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In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il dlgs (datato 14 luglio 2020) di “attuazione dell’articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario”.

Il provvedimento entra in vigore il 14 agosto 2020.

Di seguito il testo pubblicato

DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 84

DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 84

Attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019,  n.  117,  per
quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine  degli
azionisti  e  la  disciplina  del  sistema  di  governo   societario.
(20G00102) 

(GU n.190 del 30-7-2020)

 

 Vigente al: 14-8-2020

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  e  117,  secondo  comma,
della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE)  2017/828  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica  la  direttiva  2007/36/CE
per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno  a  lungo  termine
degli azionisti; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione
del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti  minimi  d'attuazione
delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   l'identificazione   degli
azionisti,  la  trasmissione  delle  informazioni  e   l'agevolazione
dell'esercizio dei diritti degli azionisti; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante  il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Visto il  decreto  legislativo  10  maggio  2019,  n.  49,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per
quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine  degli
azionisti; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2018),  e,  in
particolare, i principi e criteri direttivi generali e  specifici  di
cui agli articoli 1 e 7; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 luglio 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche alla Parte III del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 90-quinquies, comma 4, del decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole «strumenti previsti dall'articolo  1,
comma 2, lettera d),» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti  del
mercato monetario». 
                               Art. 2 
 
           Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 
                      24 febbraio 1998, n. 58) 
 
  1. All'articolo 190.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «cinque milioni, ovvero  fino  al  dieci
per cento del fatturato, quando tale  importo  e'  superiore  a  euro
cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo
195, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni»; 
    b) al comma 2, lettera a), le parole «83-novies, comma 1, lettere
c), d), e) ed f),» sono sostituite dalle seguenti: «83-quater,  comma
3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1,»; 
    c) il comma 3 e' abrogato. 
  2. L'articolo 190.1- bis del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, e' abrogato. 
  3. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1.1, le parole «nonche' nei  confronti  dei  soggetti
che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  di  direzione   o   di
controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito  a  determinare
la violazione delle disposizioni  sopra  richiamate  da  parte  della
societa'»  sono  soppresse;   la   parola   «centocinquantamila»   e'
sostituita dalle seguenti: «dieci milioni»; 
    b) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: 
      «1.1-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  per   le
violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1,  nei  confronti
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o
di  controllo,  qualora  la  loro  condotta   abbia   contribuito   a
determinare la violazione delle disposizioni del medesimo  comma  1.1
da parte  della  societa',  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni  ovvero  le  sanzioni
previste dal comma 1, lettere a) e b).». 
  4. All'articolo 192-quinquies del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola «centocinquantamila» e' sostituita dalle
seguenti: «dieci milioni»; 
    b) al comma 2, la parola «centocinquantamila» e' sostituita dalle
seguenti: «un milione e cinquecentomila». 
  5. All'articolo 194-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a-bis), le parole «83-novies,  comma  1,  lettere
c), d), e) ed f)», sono sostituite dalle seguenti: «83-quater,  comma
3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1, comma 1,»; 
    b) la lettera a-bis.1) e' abrogata. 
                               Art. 3 
 
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  recante
  Codice delle assicurazioni private 
 
  1. All'articolo 76 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I soggetti che svolgono  funzioni  di  amministrazione,  di
direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni  fondamentali
presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere
idonei allo svolgimento dell'incarico.»; 
    b) al comma 1-bis, le parole «ha l'obbligo  di  dimostrare»  sono
sostituite dalla seguente: «dimostra», e le parole «requisiti di  cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti e  criteri  di
cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.»; 
    c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
      «1-ter. Ai fini del comma 1,  gli  esponenti  aziendali  devono
possedere requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
soddisfare criteri di competenza e  correttezza,  dedicare  il  tempo
necessario  all'efficace  espletamento  dell'incarico  in   modo   da
garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione. 
      1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento
adottato  sentito  l'IVASS,  in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti
e raccomandazioni, individua: 
        a)  i  requisiti  di  onorabilita'  omogenei  per  tutti  gli
esponenti; 
        b) i requisiti di professionalita' ed  indipendenza  graduati
secondo principi di proporzionalita' e tenuto conto della rilevanza e
complessita' del ruolo ricoperto; 
        c)  i  criteri  di  competenza  coerenti  con  la  carica  da
ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo; 
        d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro,  alle
relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti
delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure  correttive  da
queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti  ad  attivita'
professionali svolte, nonche' ad ogni altro elemento suscettibile  di
incidere sulla correttezza dell'esponente; 
        e) i limiti al cumulo di incarichi per  gli  esponenti  delle
imprese di  assicurazione  o  di  riassicurazione,  graduati  secondo
principi di proporzionalita'; 
        f) le cause che comportano la  sospensione  temporanea  dalla
carica e la sua durata. 
      1-quinques. Con il regolamento di cui al  comma  1-quater  sono
altresi' determinati i casi  in  cui  tali  requisiti  e  criteri  di
idoneita' si applicano a coloro che  svolgono  funzioni  fondamentali
nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione. 
      1-sexies. Gli  organi  di  amministrazione  e  controllo  delle
imprese di assicurazione o di  riassicurazione  valutano  l'idoneita'
dei  propri  esponenti  e  l'adeguatezza   complessiva   dell'organo,
documentando  il  processo  di  analisi  e  motivando  opportunamente
l'esito della valutazione. In caso di specifiche e  limitate  carenze
riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c),
i medesimi organi possono adottare misure necessarie a  colmarle.  La
valutazione   riguarda   altresi'   i   titolari    delle    funzioni
fondamentali.»; 
    d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il difetto di  idoneita',  iniziale  o  sopravvenuto  o  la
violazione  al  cumulo  degli  incarichi   determina   la   decadenza
dall'ufficio. Essa e' deliberata dall'organo  di  appartenenza  entro
trenta  giorni  dalla  nomina  o   dalla   conoscenza   del   difetto
sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo  la
valutazione  e  la  pronuncia   della   decadenza   sono   effettuate
dall'organo  che  li  ha  nominati.  La  sostituzione  e'  comunicata
all'IVASS.». 
    e) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini da esso stabiliti,
anche al fine di ridurre al minimo gli oneri  gravanti  sui  soggetti
vigilati, valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti
al cumulo degli incarichi e l'idoneita' dei titolari  delle  funzioni
fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle  imprese
e delle eventuali misure adottate ai sensi  del  comma  1-sexies.  In
caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.»; 
    f) al comma 3, le parole «si applica il comma 2» sono  sostituite
dalle seguenti: «si applicano i commi 2 e 2-bis.»; 
    g) al comma 4 le  parole  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1-quater e 1-quinquies.». 
  2. All'articolo 77 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I titolari delle partecipazioni  indicate  all'articolo  68
devono possedere requisiti di onorabilita' e  soddisfare  criteri  di
competenza e correttezza in modo da  garantire  la  sana  e  prudente
gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico,  con  regolamento
adottato  sentito  l'IVASS,  in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti
e raccomandazioni, individua: 
        a) i requisiti di onorabilita'; 
        b)  i  criteri   di   competenza,   graduati   in   relazione
all'influenza sulla  gestione  dell'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione che il titolare della partecipazione puo' esercitare; 
        c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro,  alle
relazioni d'affari del titolare della partecipazione,  alle  condotte
tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle  sanzioni  o
misure correttive da queste  irrogate,  a  provvedimenti  restrittivi
inerenti ad attivita' professionali  svolte,  nonche'  a  ogni  altro
elemento suscettibile  di  incidere  sulla  correttezza,  inclusa  la
reputazione, del titolare della partecipazione.»; 
        c) al comma 3 le parole  «In  mancanza  dei  requisiti»  sono
sostituite dalle seguenti: «Qualora non siano soddisfatti i requisiti
e i criteri»; 
        d) al comma 4 le parole «privi dei requisiti di onorabilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «che non soddisfano i requisiti  e  i
criteri» e le parole «devono essere» sono sostituite dalle  seguenti:
«sono». 
  3.  All'articolo  188,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e) l'ordine di rimozione di uno o piu' esponenti aziendali o dei
titolari di funzioni  fondamentali  qualora  la  loro  permanenza  in
carica  sia  di  pregiudizio  per  la  sana   e   prudente   gestione
dell'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  o  per   gli
interessi degli assicurati e degli aventi  diritto  alle  prestazioni
assicurative. La rimozione non e' disposta ove ricorrano gli  estremi
per pronunciare la decadenza ai sensi  dell'articolo  76,  salvo  che
sussista urgenza di provvedere.». 
  4. All'articolo  311-sexies,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le  parole  «dell'articolo
191, comma  1,  lettera  g)»,  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
obblighi  in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione,   quando
l'esponente o il personale e' la parte interessata». 
                               Art. 4 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10
maggio 2019, n. 49, l'articolo 2 si applica alle violazioni  commesse
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 3,  comma  1,  si  applicano
alle nomine successive alla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, come modificato dal presente decreto. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento  previsto
dall'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
come modificato dal presente decreto. 
  4. I  regolamenti  di  cui  agli  articoli  76  e  77  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come  modificati  dall'articolo
3, commi 1 e 2, sono adottati entro 180 giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
                               Art. 5 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  dei
compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 luglio 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Amendola,  Ministro  per  gli  affari
                                europei 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                Catalfo, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
                                Patuanelli, Ministro  dello  sviluppo
                                economico 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede