Fondo Indennizzo Risparmiatori, Adusbef: le criticità nella presentazione delle domande tramite Consap

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Fir, Fondo Indennizzo Risparmiatori, il portale Consap manovra 2023
Fondo Indennizzo Risparmiatori, il portale Consap

Come noto, dal 22 agosto scorso attivo il portale del Fondo Indennizzo Risparmiatori attraverso il quale richiedere l’indennizzo per il pregiudizio ingiusto subito dai risparmiatori che avevano investito in azioni e obbligazioni subordinate emesse dalle banche successivamente poste in liquidazione coatta amministrativa.

È quindi iniziata la corsa alla presentazione delle domande, seppure il termine ultimo spiri a febbraio. Adusbef, grazie al lavoro dei propri delegati, ha già individuato numerose criticità che sono state prontamente segnalate alla Consap per ottenere chiarimenti o modifiche alla procedura. Proprio per questo, l’Associazione invita gli investitori alla prudenza e ad attendere che siano risolte le problematiche segnalate prima di inoltrare le proprie richieste così da non correre il rischio di un rigetto.

In particolare, Adusbef ha riscontrato le seguenti criticità:

  • insufficiente spazio per l’invio dei documenti necessari. Ad oggi, il portale prevede la possibilità di caricare documenti con dimensione massima di 1 MB. Questa impostazione del sistema rende la procedura particolarmente difficile se non impossibile in quanto la documentazione richiesta, soprattutto agli investitori che non possono usufruire della procedura semplificata, è complessa, i file molto “pesanti” e, spesso, l’ottimizzazione del formato pdf non è sufficiente a rientrare nel limite di dimensione.
  • rischio di dichiarazione mendace nelle autocertificazioni. Nel corso della procedura di inserimento della domanda, il sistema richiede di dichiarare se si ha un reddito inferiore ai 35.000 euro o se si ha un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro. Nel caso in cui si risponda sì alla prima domanda, non è necessario né possibile dichiarare nulla in merito al patrimonio mobiliare. Il grave problema si riscontra quando, completata la domanda, il sistema produce la stampa da sottoscrivere, scansionare e inviare sempre tramite il portale. Ebbene, nella dichiarazione viene automaticamente attestato che l’investitore con reddito inferiore a 35.000 euro ha anche una consistenza patrimoniale mobiliare inferiore a 100.000 euro. Sottoscrivendo la dichiarazione, di fatto, l’investitore si potrebbe trovare, suo malgrado, a presentare una falsa attestazione nel caso in cui il suo patrimonio, al contrario, sia superiore al limite indicato.
  • il portale richiede la produzione di documenti non previsti nella normativa di riferimento. La legge istitutiva del Fondo Indennizzo Risparmiatori prevede, infatti, che la Commissione verifichi esclusivamente il possesso da parte del richiedente delle azioni ed obbligazioni subordinate alla data di messa in liquidazione. Poiché successivamente a tale data non era possibile effettuare transazioni, il requisito si sostanzia nel dimostrare di essere  possessori attuali. Per provare quindi tale requisito sarebbero sufficienti o un estratto conto del dossier titoli di data antecedente la messa in liquidazione o la dichiarazione della banca depositaria che attesti l’attuale permanenza dei titoli in capo al richiedente, come da fac-simile inserito i primi giorni nel portale. La normativa, quindi, non richiede che sia l’avente diritto a dover provare il costo di acquisto né l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento. Si ritiene, pertanto, che la richiesta di allegare documentazione a riprova sia ultroneo e ingiustificatamente gravoso.
  • non è indicato che tra le banche aventi diritto ci siano la BCC Crediveneto (nè altre BCC pur messe in lca nel periodo temporale indicato). Riteniamo che Crediveneto, in particolare, rientri in pieno nella definizione di cui alla legge istitutiva del Fondo Indennizzo Risparmiatori, art. 493 Legge Bilancio, poiché la messa in liquidazione coatta amministrativa nel maggio 2016 e sono state riscontrate violazioni massive degli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva  nel suo operato. Il portale ad oggi, oltre a non menzionare le BCC, non permette comunque di procedere in quanto le azioni-quote in questione non sono conservate in dossier titoli. La qualità di socio ed il relativo numero di azioni possedute risultano solo dall’iscrizione a libro soci, con attribuzione di un numero di riferimento. Detto libro soci oggi è in mano ai liquidatori, che però non rispondono alle richieste di documentazione svolte da parte dei clienti. Non esistono, inoltre, “ordini di acquisto” poiché le quote si acquisivano o in un’unica soluzione mediante richiesta al CdA della Banca ovvero a mezzo di cd “PAC” o la pattuizione di un cosiddetto piano di accumulo, documento che dovrebbe essere presso i liquidatori, così come gli estratti conto dei conti correnti da cui uscivano i fondi utilizzati per gli acquisti.
  • Necessità di chiarire ai risparmiatori  se le liquidazioni degli indennizzi avverranno dopo i 180 giorni per consentire al Mef di verificare la  sufficienza dei fondi o se la Commissione inizierà a liquidare durante la pendenza del termine e se le liquidazioni avverranno in ordine cronologico
  • Necessità di chiarire quali documenti e provvedimenti si ritengono indispensabili da produrre a cura del risparmiatore per provare le violazioni massive
  • Necessità di precisare se il valore nominale residuo delle obbligazioni subordinate  delle 4 banche in risoluzione è 0,00 al momento della liquidazione coatta amministrativa, come conseguirebbe dal provvedimento di risoluzione o se il valore da indicare è comunque il volume di obbligazioni possedute al momento della risoluzione
  • Necessità di precisare se la domanda debba essere inoltrata dai due cointestatari del dossier titoli se il titolo è stato acquistato da uno solo dei cointestatari

In buona sostanza, è necessario che vengano messe a disposizione del risparmiatore le istruzioni operative che in modo chiarito, come è avvenuto nel passato per il Fondi di solidarietà gestito dal FITD