Esclusiva: il decreto attuativo legge 205 su “fondo di ristoro per vittime banche venete & c.”. Lunedì Coviello lo illustrerà a tutti a palazzo Trissino dopo saluti del sindaco Rucco

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Tutti i politici, tutte le associazioni, tutti i legali, tutti i colleghi della stampa…, grazie all’ospitalità concessaci in rappresentanza, ci tengo a sottolinearlo, di tutti i cittadini e dell’intero territorio danneggiati, dal sindaco Francesco Rucco, che insieme con la Regione Veneto, ha preso ufficialmente posizione per accelerare l’emanazione del decreto, sono, quindi, invitati lunedì 20 agosto alle 12 in sala Chiesa a Palazzo Trissino.

Infatti, ecco il testo dell’invito, “per rendere disponibile e illustrare il testo del DPCM giacente presso il Consiglio dei Ministri e in via di emanazione per il ristoro delle vittime di reati finanziari per BPVi, Veneto Banca e banche risolte, è convocata una conferenza stampa  lunedì 20 agosto alle ore 12.00 nella Sala Chiesa di Palazzo Trissino in corso Palladio 98.
Saranno presenti il sindaco Francesco Rucco e il direttore di VicenzaPiù Giovanni Coviello
.

Il testo nudo e crudo, come anticipato, lo rendiamo subito disponibile di seguito, mentre gli importanti dettagli interpretativi e conoscitivi li riferiremo ai colleghi giornalisti e ai presenti.

Le osservazioni da trasmettere a chi, il presidente del Consiglio dei ministri, dovrà emanare, magari migliorandoli, il decreto sono il compito che affidiamo ai soci truffatti, alle loro associazioni e ai loro legali.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento per il funzionamento del Fondo di ristoro finanziario per l?erogazione di misure in favore di risparmiatori in applicazione delle disposizioni di cui all?art. 1, commi 1106, 1107, 1108, 1109 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

VISTO l?articolo 1, commi da 1106 a 1109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante ?Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2018 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020?;

 VISTO l?articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), in materia di erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell?Etruria e del Lazio ? Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, recanti misure in favore degli investitori in banche in liquidazione;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, recante ?Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la  liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.?.

VISTO il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante ?Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro   di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e  (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio?;

VISTO il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante ?Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia?.

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante ?Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52?;

VISTO l?articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell?attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATA la necessità di adottare un regolamento di attuazione di quanto disposto dall?articolo 1, commi da 1106 a 1109, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di stabilire i requisiti, le modalità e le condizioni necessarie per l?erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che abbiano subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all?articolo 210 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATA l?opportunità e la congruenza di avvalersi di strumenti di natura regolamentare per stabilire disposizioni attuative in ordine a condizioni e procedure in materia di ristoro, per violazione degli obblighi di diligenza degli intermediari;

CONSIDERATA l?esigenza di escludere sovrapposizioni tra gli interventi del Fondo di ristoro e quelli di cui al Fondo di solidarietà;

VISTA la proposta del Ministro dell?economia e delle finanze;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell?Adunanza del ?

 

ADOTTA

il seguente ?Regolamento?

 

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i requisiti, le modalità e le condizioni di attuazione delle disposizioni previste dai commi da 1106 a 1109 dell?articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che hanno istituito il Fondo di ristoro finanziario per l?erogazione di misure di ristoro a favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all?articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017.

 

Articolo 2

(Definizioni)

1.   Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a)   ?Fondo di ristoro?: il fondo istituito dal comma 1106 dell?articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b)  ?Fondo di solidarietà?: il fondo istituito dal comma 855 dell?articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c)   ?Gestore?: ente che gestisce gli adempimenti amministrativi, legali e contabili relativi alla procedura di ristoro finanziario del danno ingiusto riconosciuto con sentenza o con lodo arbitrale; 

d)  ?MEF?: Ministero dell?economia e delle finanze;

e)   ?Banca in risoluzione o liquidazione?: banca con sede legale in Italia sottoposta ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque posta in liquidazione coatta amministrativa dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017;

f)   ?strumenti finanziari?: azioni o obbligazioni subordinate di cui all?articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 acquistate dal risparmiatore nell?ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in risoluzione o liquidazione che li ha emessi;

g)  ?prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari?: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all?articolo 1, comma 5, e all?articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tali servizi o attività siano stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall?investitore gli strumenti finanziari menzionati nella lettera f), nell?ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in risoluzione o liquidazione;

h)   ?cessione irregolare?: cessione di strumenti finanziari in violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari;

i)      ?risparmiatore?: la persona fisica, l?imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, che ha acquistato strumenti finanziari nell?ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in risoluzione o liquidazione che li ha emessi;

l)      ?legittimati?: il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado del risparmiatore in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, alla data della risoluzione o della liquidazione della medesima Banca;

m)   ?lodo arbitrale?: decisione di arbitrato emessa da Collegio arbitrale istituito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all?articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

n)     ?T.U.B.?: il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante ?Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia?.

 

Articolo 3

(Condizioni di intervento del Fondo)

1.   Possono chiedere l?intervento del Fondo di ristoro a seguito del riconoscimento, risultante da sentenza o da lodo arbitrale esecutivi, del danno ingiusto subito a causa di cessione irregolare da parte delle Banche in risoluzione o liquidazione, i seguenti aventi diritto:

a)     i risparmiatori, che hanno acquistato strumenti finanziari, nell?ambito di un rapporto negoziale diretto con Banche in risoluzione o liquidazione che li hanno emessi, e che detenevano gli stessi strumenti finanziari alla data della risoluzione, ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015, o della liquidazione coatta amministrativa ai sensi del T.U.B. delle medesime Banche, avviata dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018;

b)    i legittimati in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento da parte dei risparmiatori con atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, alla data della risoluzione o della liquidazione della medesima Banca di cui alla precedente lettera a);

c)     i successori per causa di morte dei risparmiatori o dei legittimati;

2.   Sono esclusi dall?intervento del Fondo di ristoro i crediti relativi agli strumenti finanziari, che, per effetto di atti unilaterali o contrattuali posti in essere dagli aventi diritto, siano estinti o inefficaci o inopponibili nei confronti delle Banche in risoluzione o liquidazione e dei relativi cessionari dei beni. Sono altresì esclusi i crediti relativi a obbligazioni subordinate i quali rientrano nell?ambito di applicazione degli interventi previsti dalla legge a carico del Fondo di solidarietà.

3.   In caso di sospensione dell?esecutività della sentenza o del lodo arbitrale da parte del giudice dell?impugnazione, il termine del procedimento previsto dall?articolo 6 è interrotto e ricomincia nuovamente a decorre dalla data di presentazione al Gestore della istanza degli aventi diritto recante dati, informazioni e documenti di cui all?articolo 4 che siano sopravvenuti o che sia necessario aggiornare.

 

Articolo 4

(Istanza e documenti)

1.   Gli aventi diritto o loro rappresentante possono chiedere l?intervento del Fondo di ristoro entro il termine di decadenza di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla non impugnabilità del lodo arbitrale che hanno riconosciuto in via definitiva il danno ingiusto subito a causa di cessione irregolare da parte delle Banche in risoluzione o liquidazione. Per le sentenze passate in giudicato e i lodi divenuti non impugnabili anteriormente alla data di entrata di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di un anno decorre dall?entrata in vigore del presente decreto.

2.   L?istanza, debitamente sottoscritta, di erogazione del ristoro finanziario da parte del Fondo di ristoro è indirizzata al Gestore, con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, ed indica:

a) il nominativo, il codice fiscale, la residenza e l?eventuale elezione di domicilio, degli aventi diritto e dell?eventuale rappresentante, nonché il rapporto di coniugio, di parentela o di convivenza more uxorio con il risparmiatore, o anche il rapporto successorio con i suindicati soggetti;

b) la Banca in risoluzione o liquidazione presso la quale il risparmiatore ha acquistato gli strumenti finanziari;

c) quantità, controvalore, data di acquisto degli strumenti finanziari oggetto della istanza;

d) data della sentenza o del lodo arbitrale, che ha riconosciuto il danno ingiusto subito dagli aventi diritto per cessione irregolare da parte della Banca in risoluzione o liquidazione,

e) gli eventuali importi incassati dagli aventi diritto per gli stessi strumenti finanziari, che non siano stati considerati nella sentenza o nel lodo arbitrale di cui alla lettera d);

f) dati necessari per il pagamento mediante bonifico al conto corrente bancario o postale degli aventi diritto (codice IBAN);

g) dichiarazione di conformità all?originale in possesso degli aventi diritto dei documenti richiesti dal seguente comma 3, che possono essere tramessi in copia semplice;

h) qualsiasi dato o informazione utile per chiarire o integrare le notizie menzionate nelle lettere precedenti del presente comma.

3.   Sono presentati in allegato all?istanza i seguenti documenti:

a) copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell?eventuale rappresentante;

b) copia degli atti di acquisto degli strumenti finanziari, intercorsi tra la Banca in risoluzione o liquidazione e i risparmiatori;

c) copia degli eventuali atti di acquisto degli strumenti finanziari, intercorsi tra legittimati e risparmiatori;

d) copia della sentenza o del lodo arbitrale, che hanno riconosciuto il danno ingiusto a favore dagli aventi diritto;

e) copia di eventuali pagamenti non considerati nella sentenza o nel lodo arbitrale di cui alla lettera d), recanti gli importi incassati dagli aventi diritto per gli stessi strumenti finanziari e i soggetti pagatori;

f) dichiarazione sostitutiva dell?atto di notorietà, resa ai sensi dell?art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto interessati, attestante che i dichiaranti:

– non hanno posto in essere atti di riduzione o estinzione o inefficacia o inopponibilità del credito relativo agli strumenti finanziari;

– sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell?articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

g) in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell?atto di notorietà, resa ai sensi dell?art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante:

1) la data di decesso del risparmiatore o del legittimato;

2) i dati anagrafici di tutti i successori per di causa morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;

3) l?esclusione che vi siano altri successori;

4) la sede dell?Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;

5) la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell?articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

h)    delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell?eventuale provvedimento di rappresentanza legale;

i)