Testo decreto indennizzi, Villarosa: incontrati i risparmiatori banche in Lca, collaboriamo con loro

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Alessio Villarosa con Massimo Bitonci e dirigenti Mef incontrano le vittime delle banche durante il governo gialloverde
Alessio Villarosa con Massimo Bitonci e dirigenti Mef incontrano le vittime delle banche durante il governo gialloverde

“Quest’oggi – dichiara all’Ansa Alessio Villarosa, sottosegretario al Mef in quota M5S (qui il video) – ho avuto modo di incontrare al MEF la Cabina di Regia delle associazioni dei risparmiatori, assieme al sottosegretario Massimo Bitonci (Lega, ndr), per l’esame del primo decreto attuativo della norma istitutiva del Fondo Indennizzo Risparmiatori, contenuta nella legge di bilancio” (di seguito il testo integrale in word*)

“La bozza del decreto, che stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e di funzionamento della Commissione tecnica – prosegue Alessio Villarosa -, ha incontrato nelle sue linee generali il favore dei presenti, che con spirito di collaborazione hanno fornito alcuni spunti di riflessione di cui abbiamo preso nota, riservandoci gli opportuni approfondimenti con i tecnici del Ministero”.

“Ulteriori richieste di approfondimento – conclude il sottosegretario Alessio Villarosa – saranno inviate dalle associazioni entro la giornata di lunedì. Una volta emanato questo decreto saranno chiare le modalità di presentazione delle domande, così da consentire ai risparmiatori di avviare le operazioni preliminari. Ci siamo dati appuntamento per un prossimo incontro al fine di valutare i progressi dell’iter attuativo della norma sul FIR”.

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IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Modalità e condizioni di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

VISTO l’articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e le modifiche apportate dall’articolo 11, comma 1-bis, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108;

VISTO l’articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), in materia di erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, recanti misure in favore degli investitori in banche in liquidazione;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la  liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.”;

VISTO il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante “Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro   di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e  (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio”;

VISTO il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”;

CONSIDERATA la necessità di adottare il decreto previsto dal comma 501 dell’articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di stabilire modalità e condizioni per l’erogazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATA l’esigenza di escludere sovrapposizioni tra gli interventi del Fondo indennizzo risparmiatori e quelli di cui al Fondo di solidarietà;

CONSIDERATO che, a seguito della predisposizione delle misure organizzative ed operative necessarie per l’attuazione del presente decreto, con la pubblicazione del decreto ministeriale di istituzione della Commissione tecnica prevista dal comma 501 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 decorrerà il termine per la presentazione delle domande per accedere alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori;

 

DECRETA:

 

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina modalità e condizioni di presentazione dell’istanza di indennizzo e di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno previsto l’erogazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

Articolo 2

(Definizioni)

1.   Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a)      “FIR”: Fondo indennizzo risparmiatori istituito dal comma 493 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b)      “Fondo di solidarietà”: il Fondo istituito dal comma 855 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c)       “MEF”: Ministero dell’economia e delle finanze;

d)      “Banche in liquidazione”: banche e loro controllate aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017;

e)     “Risoluzione”: procedura prevista dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

f)       “strumenti finanziari”: azioni o obbligazioni subordinate di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 acquistate dal risparmiatore emesse dalle Banche in risoluzione o liquidazione;

g)      “violazioni massive del T.U.F.”: violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

h)      “risparmiatori”: la persona fisica, l’imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, proprietario e possessore degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione alla data del provvedimento di messa in liquidazione o dell’avvio della precedente risoluzione; sono esclusi azionisti ed obbligazionisti subordinati diversi dai soggetti innanzi specificati, le controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del T.U.F., e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 6 del T.U.F., nonché i soggetti che abbiano avuto, nelle banche in liquidazione, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado;

l) “T.U.B.”: il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;

m) “T.U.F.”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”;

n) “FITD”: il Fondo interbancario di tutela di depositi istituito ai sensi dell’articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre  1993, n.  385.

 

Articolo 3

(Aventi diritto agli indennizzi)

1.   Possono chiedere l’indennizzo del FIR i seguenti “aventi diritto”:

a1) i “risparmiatori”, previsti dalla lettera  h) del precedente articolo 2, che hanno acquisito, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione, dei quali erano anche in possesso alla data del provvedimento di messa in liquidazione della Banca che li ha emessi e alla data della presentazione della domanda di indennizzo al FIR;

b1) i “successori” per causa di morte dei “risparmiatori”, che hanno acquisito la proprietà degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione successivamente alla data del provvedimento di messa in liquidazione e sono anche in possesso dei medesimi titoli alla data della presentazione della domanda di indennizzo al FIR;

c1) gli “aventi causa”, che hanno acquisito dai “risparmiatori” la proprietà degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione successivamente alla data del provvedimento di messa in liquidazione e sono anche in possesso dei medesimi titoli alla data della presentazione della domanda di indennizzo al FIR.

2.   Sono esclusi dalle prestazioni del FIR:

a2) gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di soggetti diversi dai “risparmiatori” indicati dalla lettera a1) del comma 1 alla data del provvedimento di messa in liquidazione della Banca che li ha emessi;

b2) gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del T.U.F.;

c2) gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies dell’articolo 6 del T.U.F;

d2) gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di soggetti che abbiano avuto, nelle banche o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado;

e2) gli strumenti finanziari trasferiti, dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione della Banca che li ha emessi, dai soggetti esclusi indicati nelle lettere a2), b2), c2), d2) del presente comma ai successori mortis causa e agli aventi causa previsti dalle lettere b1) e c1) del comma 1.

 

Articolo 4

(Istanza e documenti)

1.   Gli aventi diritto o loro rappresentante possono chiedere l’erogazione dell’indennizzo da parte del FIR presentandone istanza, debitamente sottoscritta, indirizzata alla Commissione tecnica prevista dall’articolo 7 del presente decreto. L’istanza indica:

a)     nominativo o denominazione, codice fiscale, residenza e eventuale elezione di domicilio, degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante degli aventi diritto;

b)    quantità e tipo, costo di acquisto, data di acquisto, codici identificativi degli strumenti finanziari oggetto della istanza;

c)     i “successori” e gli “aventi causa” di cui al comma 1 dell’articolo 3 indicano anche i dati richiesti dalle lettere a) e b) del presente articolo pertinenti ai “risparmiatori” di cui allo stesso articolo 3 dai quali hanno acquisito gli strumenti finanziari oggetto della domanda;

d) la Banca in liquidazione che ha emesso gli stessi strumenti finanziari;

e) dati necessari per il pagamento mediante bonifico al conto corrente bancario o postale degli aventi diritto (codice IBAN);

f) dichiarazione di conformità all’originale in possesso degli aventi diritto dei documenti richiesti dal seguente comma 3, che possono essere tramessi in copia semplice;

g) qualsiasi dato o informazione utile per chiarire o integrare quanto richiesto nelle lettere precedenti del presente comma;

i) assenso al trattamento dati personali da parte di tutti i soggetti coinvolte nel procedimento.

2.   Sono allegati all’istanza i seguenti documenti:

a) copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;

b) copia degli atti di acquisto degli strumenti finanziari da parte degli aventi diritto, che per “sucessori” ed “aventi causa” documentino l’acquisto da “risparmiatori”;

c  eventuale certificazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018; d) copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa (ACF o Autorità Vigilanza) o giudiziale idonea a comprovare violazioni massive del T.U.F. che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori e, per conseguenza, agli altri eventuali aventi diritto;

e) copia di eventuali pagamenti ricevuti dagli aventi diritto per gli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;

f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto interessati, attestante che i dichiaranti:

f1) dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;

f2) non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;

f3) non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l’importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;

f4) sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

g) in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante:

g1) la data di decesso del risparmiatore;

g2) i dati anagrafici di tutti i successori per di causa morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;

g3) l’esclusione che vi siano altri successori;

g4) la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;

g5) la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

h) delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale.

3.   La Commissione tecnica può chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie.

4.   La Commissione tecnica pubblica in apposita pagina informatica dedicata al FIR del proprio sito internet, gli atti che disciplinano le procedure di indennizzo ed i relativi modelli per istanze e dichiarazioni.

5.   Qualora la presentazione di idonea documentazione di completamento da parte degli istanti non avvenga entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta dalla Commissione tecnica, l’istanza viene rigettata.

6.   Le Banche forniscono entro 30 giorni dalla richiesta degli istanti i documenti in loro possesso.

 

Articolo 5

(Misura degli indennizzi)

1.   L’indennizzo è determinato nella misura al 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Da detta misura dell’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi di cui gli aventi diritto hanno già beneficiato in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato.

2.   Per le obbligazioni subordinate estranee all’ambito delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l’indennizzo è determinato nella misura al 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Da detta misura dell’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi di cui gli aventi diritto hanno già beneficiato in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente.

3.   Nel caso di operazione di investimento congiunta di più investitori, in mancanza di disposizioni diverse, le quote dei crediti dei partecipanti si intendono uguali.

4.   Gli aventi diritto che presentano apposita certificazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR. Detta ISEE è calcolata secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

5.   Il pagamento degli indennizzi viene effettuato a favore degli aventi diritto secondo il piano di riparto approvato dalla Commissione tecnica sulla base delle istanze corredate di idonea documentazione, entro i limiti della dotazione finanziaria e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. In caso di rifinanziamento del FIR con risorse finanziarie aggiuntive, gli importi dovuti sono corrisposti d’ufficio agli aventi diritto, secondo i relativi piani di riparto approvati dalla Commissione tecnica.

6.   Gli aventi diritto provvedono all’aggiornamento di dati, informazioni e documenti in caso di variazione di quelli precedentemente presentati.

 

Articolo 6

(Modalità di intervento del FIR)

1.   Ai fini della determinazione degli indennizzi, Consob, Fondo interbancario di tutela di depositi (FITD) e Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD.BCC) trasmettono, per quanto di rispettiva competenza, alla Commissione tecnica di cui all’articolo 7 elenchi secondo ordine alfabetico, oggetto di apposita richiesta che ne determina contenuto e formato informatico di trasmissione, dei possessori, alla data del provvedimento di messa in liquidazione o della precedente risoluzione, degli strumenti finanziari emessi dalle Banche in liquidazione, con i corrispondenti dati anagrafici, quelli degli strumenti finanziari e dei relativi importi incassati dagli aventi diritto per transazioni o qualsiasi altra forma di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato. Rispetto alle obbligazioni subordinate il FITD aggiunge il differenziale del tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente calcolato secondo quanto previsto dai commi 3, 4, e 5 dell’articolo 9 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Le modalità di comunicazione degli elenchi e dei dati sono stabiliti dalla apposita richiesta.

2.   La Commissione tecnica acquisisce dalle Banche, dal FITD e dal FGD.BCC nonché dagli enti pubblici i dati, le informazioni e i documenti inerenti alla richiesta da parte degli istanti. I soggetti di cui al presente comma collaborano secondo diligenza entro 60 giorni con la Commissione tecnica, la quale, scaduto detto termine, procede in base agli atti acquisiti e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti ad errori o omissioni imputabili ad altri soggetti inadempienti.

3.   La Commissione tecnica approva i piani di riparto delle risorse annuali del FIR sulla base delle istanze munite di idonea documentazione completa.

4.   Il pagamento del ristoro finanziario viene effettuato mediante bonifico al conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto.

 

Articolo 7

(Commissione tecnica)

1.   La Commissione tecnica prevista dall’articolo 1, comma 501, legge 30 dicembre 2018, n. 145, competente per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del FIR:

a)     esamina le istanze presentate dagli aventi diritto e la documentazione acquisita;

b)    dispone acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni;

c)     verifica la  sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 3 nonché delle violazioni massive del T.U.F. che hanno causato un pregiudizio ingiusto agli aventi diritto da parte di banche in liquidazione ai risparmiatori e, per conseguenza, agli altri eventuali aventi diritto, anche acquisendo d’ufficio apposita documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale;

d)    verifica la completezza delle istanze munite di idonea documentazione, come previsto dall’articolo 4;

e)     determina la misura dell’indennizzo a favore degli aventi diritto ai sensi dell’articolo 5;

f)     approva il piano di riparto degli indennizzi;

g)    adotta regolamenti e programmi occorrenti a disciplinare la propria attività, potendo costituire Sottocommissioni interne coordinate dalla Commissione tecnica.

 

Articolo 8

(Deliberazioni della Commissione tecnica)

1.   Il Presidente convoca e verifica la regolare costituzione della Commissione tecnica, ne coordina i lavori e ne verifica il regolare svolgimento..

2.   La Commissione tecnica è regolarmente costituita con la presenza di sette dei suoi componenti.  Le Sottocommissioni di cui alla lettera g) dell’art. 7 sono regolarmente costituite con la presenza di tutti i suoi componenti. Un componente della Segreteria tecnica assiste alle riunioni e ne redige il verbale, che viene firmato da tutti i presenti alla relativa riunione, con eventuali annotazione di osservazioni. Il verbale firmato è conservato presso la Segreteria tecnica che ne trasmette copia ai componenti della Commissione tecnica.

3.   Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei partecipanti alla riunione. Il Presidente esprime il suo voto per ultimo e accerta il risultato delle votazioni effettuate. Il piano di riparto e le misure organizzative di cui alla lettera g dell’articolo 7 sono approvate da almeno cinque componenti della Commissione tecnica.

4.   Tutte le comunicazioni tra i componenti della Commissione tecnica e con la Segreteria tecnica sono effettuate mediante posta elettronica certificata oppure, in mancanza di p.e.c., tramite posta elettronica, con risposta di ricezione del messaggio.

5.   La Segreteria tecnica cura gli adempimenti necessari per le riunioni della Commissione tecnica, provvedendo agli atti ed alle iniziative occorrenti per la esecuzione delle deliberazioni della stessa Commissione.

 

Articolo 9

(Convenzione)

1.  Il MEF può affidare a persone giuridiche nelle forme e con le procedure previste dalla legge le funzioni di Segreteria tecnica.

2.  Le funzioni dell’ente affidatario, i rapporti tra il medesimo e la Commissione tecnica ed il MEF, sono disciplinati mediante atti convenzionali.

 

Articolo 10

(Decorrenza termine presentazione domande)

1.   Il termine di 180 giorni per la presentazione della domanda di indennizzo decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale, con il quale sono individuati i componenti della Commissione tecnica prevista dal comma 501 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, determinati i loro compensi, nonché indicate le modalità operative per la presentazione mediante apposita piattaforma informatica dell’istanza e dei documenti di cui all’articolo 4 del presente decreto. .

 

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti Organi di controllo e verrà  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Roma,