Crowdfunding, novità in arrivo dopo consiglio europeo per campagne fino a 5 milioni di euro

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Novità in arrivo per quanto riguarda il crowdfunding dopo il consiglio europeo del 23 luglio. Il Consiglio europeo ha adottato lo scorso 23 luglio le nuove norme per migliorare il modo in cui le piattaforme di crowdfunding operano in tutta Europa. Si tratta della posizione in prima lettura del Consiglio, il regolamento deve ora essere adottato dal Parlamento europeo, in seconda lettura, prima che possa essere pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrare in vigore.

Le nuove norme sul crowdfunding riguarderanno campagne fino a 5 milioni di euro per un periodo di 12 mesi. Nel testo del consiglio si legge: “il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding,nonché per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nell’Unione”.

Il fornitore dovrà verificare che “il titolare del progetto non ha precedenti penali relativi a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale”.

il regolamento impone ai fornitori di servizi di crowdfunding di “porre in essere procedure efficaci e trasparenti per il trattamento tempestivo, equo e coerente dei reclami presentati dai clienti e pubblicano le descrizioni di tali procedure”

Inoltre, “i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che i clienti possano presentare gratuitamente reclami contro di essi ed elaborano e mettono a disposizione dei clienti un modello standard per i reclami e tengono un registro di tutti i reclami ricevuti e delle misure adottate”. Non è concesso ai fornitori di servizi di crowdfunding di “partecipare ad alcuna offerta di crowdfunding sulla loro piattaforma”. E allo stesso modo i fornitori “non accettano come titolari di progetti i partecipanti al capitale che detengono il 20%,o più,del capitale azionario o i loro dirigenti o dipendenti”. i fornitori di servizi di crowdfunding forniscono i loro servizi sotto la vigilanza delle stesse autorità competenti che hanno rilasciato loro l’autorizzazione a esercitare il servizio.

“Ai fini della suddetta valutazione – si legge nel testo – la pertinente autorità competente può sottoporre il fornitore di servizi di crowdfunding a un’ispezione in loco”.

Annulamente, il fornitore di servizi di crowdfunding fornirà, “in forma riservata all’autorità competente, un elenco dei progetti finanziati attraverso la sua piattaforma”. A questo punto, “le autorità competenti forniscono entro un mese le informazioni ricevute all’Esma (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ndr), in forma anonima. L’Esma elabora e pubblica sul proprio sito web le statistiche annuali aggregate relative al mercato del crowdfunding nell’Unione”.È poi prevista la possibilità per il fornitore di servizi di crowdfunding di prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato autorizzato ad operare. Egli dovrà presentare all’autorità competente. “un elenco degli Stati membri in cui intende prestare servizi di crowdfunding, l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della prestazione di servizi di crowdfunding in tali Stati membri e la data di inizio della prevista prestazione di servizi di crowdfunding”, si legge nella relazione.

Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, che i fornitori di servizi di crowdfunding forniscono ai clienti su sé stessi, sui costi, sui rischi finanziari e sugli oneri connessi ai servizi di crowdfunding o agli investimenti, sui criteri di selezione dei progetti, sulla natura dei propri servizi di crowdfunding e sui rischi a essi connessi devono essere corrette, chiare e non fuorvianti”, dice la relazione.

Inoltre “i fornitori di servizi di crowdfunding provvedono affinché tutte le comunicazioni di marketing relative ai loro servizi,comprese quelle esternalizzate a terzi, siano chiaramente identificabili come tali”.

Infine, sono gli Stati membri a designare “le autorità competenti responsabili dell’espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal presente regolamento e ne informano l’Esma”. Queste autorità competenti avranno “il potere di irrogare sanzioni amministrative e adottare altre misure amministrative appropriate che siano effettive, proporzionate e dissuasive”.

Fonte Policy Europe / Public Policy @PPolicy_News